Pubblicata la Circolare n.31 dell’AdE che fornisce chiarimenti relativamente al versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi
Il Decreto - legge 18 ottobre 2023, n.145, che prevede “misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, nell’art.4, introduce per il solo periodo di imposta 2023 due rilevanti novità:
il differimento dal 30.11.2023 al 16.01.2024 della scadenza del versamento della seconda rata di acconto (esclusi i contributi previdenziali);
la possibilità di versare tali somme in cinque rate mensili di pari importo.
Possono avvalersi del differimento del termine di versamento del 2° acconto, per il solo anno 2023, le persone fisiche che contestualmente:
siano titolari di partita Iva;
abbiano dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro
Rientrano nella misura in oggetto anche i contribuenti tenuti a versare in un’unica soluzione l’acconto delle imposte sui redditi, dovuto in base al Modello Redditi PF 2023.
Sono esclusi i seguenti soggetti:
le persone fisiche non titolare di partita Iva;
le persone fisiche titolari di partita Iva che, con riferimento all’anno d’imposta 2022 dichiarino ricavi o compensi di ammontare superiore a 170.000 euro;
i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Con riferimento all’impresa familiare e all’azienda coniugale non gestita in forma societaria, non possono fruire del rinvio del versamento in esame i collaboratori familiari e il coniuge del titolare.
Allo scopo di verificare l’eventuale superamento della soglia di 170 mila euro si deve far riferimento ai compensi, nonchè ai ricavi di cui all’art.57 del TUIR dichiarati per il periodo di imposta 2022.
Qualora il contribuente eserciti più attività, contraddistinti da codici ATECO differenti, ai fini del diritto al differimento si ritiene assumere la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.
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