Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta n.89 dell’11 aprile 2024
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta n.89 dell’11 aprile 2024, chiarisce che i benefit offerti dall’azienda con l’intento di promuovere la propria immagine costituiscono un arricchimento per i dipendenti se non sono previsti obblighi contrattuali specifici per il loro uso e se superano una data soglia di valore. In questo caso, rappresentano un arricchimento del lavoratore e non possono intendersi erogati nell’esclusivo interesse del datore di lavoro.
La tassazione scatta solo se il valore dei benefit dell’azienda erogati al dipendente supera il limite previsto dal Tuir, pari a 258,23 euro (articolo 51 comma 3, Dpr 917/1986). In questo caso, concorrono alla formazione del reddito imponibile Irpef, quale bene in natura.
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