Lo stabilisce una pronuncia della Sezione tributaria della Cassazione
La Sezione tributaria della Cassazione nella sentenza n. 7442 stabilisce che le donazioni informali e le donazioni indirette sono esenti da tassazione in quanto non c’è obbligo di registrazione. A titolo esemplificativo:
donazioni informali: trasferimento di denaro a mezzo bonifico bancario, consegna di liquidità, ecc;
donazioni indirette: negozio giuridico corrispondente alla donazione diretta senza il requisito della forma
La tassazione scatta solo se le liberalità risultano da atti sottoposti a registrazione oppure se sono registrate volontariamente o se, avendo valore superiore a un milione di euro, la loro effettuazione viene dichiarata dal contribuente nel contesto di una procedura di accertamento di tributi.
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