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  • Immagine del redattoreMattia Cataldo

PARTITA IVA OBBLIGATORIA PER GLI INSEGNANTI CHE DANNO RIPETIZIONI PRIVATE

Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello dell’8 marzo 2024

Il docente part time che svolge con regolarità lezioni private o ripetizioni deve possedere un numero di Partita Iva in quanto svolge un’attività rilevante ai fini dell’applicazione dell’imposta.

L’Agenzia ricorda che, ai fini dell’applicazione dell’imposta, devono sussistere i presupposti soggettivo, oggettivo e territoriale.

Il caso menzionato nell’interpello, riguarda un docente che ha impartito con regolarità lezioni con apertura di  partita Iva e che intende continuare tale attività anche dopo aver vinto una cattedra part-time in una scuola statale. 

Il contribuente ritiene che «per i docenti titolari di cattedra che impartiscono lezioni private non è necessario aprire partita Iva e nemmeno è necessario il pagamento dei contributi previdenziali su tali lezioni private, ma solamente un'imposta del 15 per cento».

Secondo il parere dell’Agenzia il docente dovrà, mantenere la Partita Iva e scegliere tra:

  • applicare il regime forfettario con tassazione al 15% del reddito ai fini IRPEF, senza Iva ma con obbligo di fatturazione;

  • applicare il regime speciale di cui alla Legge di Bilancio 2019 con applicazione dell’imposta sostitutiva IRPEF al 15% sui compensi che derivano dall’attività di lezioni private e ripetizioni con obbligo di fatturazione in regime di esenzione.

Bisogna ricordare, infatti, che i due regimi sono incompatibili 




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