Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello dell’8 marzo 2024
Il docente part time che svolge con regolarità lezioni private o ripetizioni deve possedere un numero di Partita Iva in quanto svolge un’attività rilevante ai fini dell’applicazione dell’imposta.
L’Agenzia ricorda che, ai fini dell’applicazione dell’imposta, devono sussistere i presupposti soggettivo, oggettivo e territoriale.
Il caso menzionato nell’interpello, riguarda un docente che ha impartito con regolarità lezioni con apertura di partita Iva e che intende continuare tale attività anche dopo aver vinto una cattedra part-time in una scuola statale.
Il contribuente ritiene che «per i docenti titolari di cattedra che impartiscono lezioni private non è necessario aprire partita Iva e nemmeno è necessario il pagamento dei contributi previdenziali su tali lezioni private, ma solamente un'imposta del 15 per cento».
Secondo il parere dell’Agenzia il docente dovrà, mantenere la Partita Iva e scegliere tra:
applicare il regime forfettario con tassazione al 15% del reddito ai fini IRPEF, senza Iva ma con obbligo di fatturazione;
applicare il regime speciale di cui alla Legge di Bilancio 2019 con applicazione dell’imposta sostitutiva IRPEF al 15% sui compensi che derivano dall’attività di lezioni private e ripetizioni con obbligo di fatturazione in regime di esenzione.
Bisogna ricordare, infatti, che i due regimi sono incompatibili
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